Questo sito può utilizzare cookies tecnici e/o di profilazione, anche di terze parti, al fine di migliorare la tua esperienza utente.

Proseguendo con la navigazione sul sito dichiari di essere in accordo con la cookies-policy.   Chiudi

Comune di Chianni Portale istituzionale dell'ente

Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili

Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili

Legge regionale 28 dicembre 2022; n. 44
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023.
(Bollettino Ufficiale n. 64, parte prima, del 30.12.2022 )
- estratto articolo 23 -

La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili minori di anni diciotto, istituisce un contributo annuale “una tantum” per il 2023 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un'accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Ai fini dell'erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell'anno di riferimento del contributo.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno 2023. L'istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la responsabilità genitoriale. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti.

4. I requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:

a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;

b) sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana;

c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00.

5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo, e sono corredate da certificato comprovante l'handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della L. 104/1992 e dall'attestazione ISEE.

 

Scarica il modulo di domanda e l'informativa sulla protezione dei dati approvati con decreto del dirigente regionale n. 22 del 02/01/2023.

Allegato Decreto_n.22_del_02-01-2023-Allegato-A.pdf (111,21 KB)
Allegato Decreto_n.22_del_02-01-2023-Allegato-B.pdf (92,02 KB)